Da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio
I riferimenti normativi:
1. legge 92 del 28 giugno 2012, art. 4, c. 24;
2. decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 22 dicembre 2012, che stabilisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali di cui al comma 24.
L’ articolo 4, c. 24 della legge 92 del 28 giugno 2012 stabilisce che: “il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima”.
Il 22 dicembre 2012, Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, ha emanato il decreto che stabilisce le modalità per la fruizione del congedo obbligatorio e di quello facoltativo.
Dai due provvedimenti si desume quanto segue.
? La norma si applica in via sperimentale, per gli anni 2013-2015, per le nascite avvenute a partire dal 1^ gennaio 2013 ed è valida anche per il padre adottivo o affidatario.
? Il congedo obbligatorio di 1 giorno è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre, in aggiunta ad esso.
? La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo di uno o due giorni, è condizionata alla scelta della madre di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo “post partum” per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.
? Per tutti i 3 giorni di congedo il padre lavoratore dipendente ha diritto alla retribuzione intera.
? Il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non inferiore a 15 giorni.
? Nel caso del congedo facoltativo, il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. Tale documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.
In merito ai due giorni di congedo facoltativo che il padre può prendere a condizione che la madre rinunci a 2 giorni di congedo di maternità, evidenziamo che l’art. 16 del D. Lgs. 151/2001 dispone il divieto di adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi successivi al parto.
Rileviamo pertanto che la legge 92/2012 consente che riprenda servizio prima del tempo una donna che un’altra legge (la 151/2001) obbliga a non lavorare disponendo l’astensione obbligatoria.
Prendiamo comunque positivamente atto di questa nuova misura di sostegno alla genitorialità.