10/03/2020
CHIARIMENTI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE ATA – EMERGENZA COVID-19
Il 10 marzo 2020 è stata emanata una ulteriore nota di chiarimento da parte del Ministero dellâIstruzione sullâutilizzo del personale ATA nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine grado durante il periodo di sospensione delle attivitĂ didattiche.
Il Dirigente Scolastico, nel definire i servizi minimi da mantenere, deve tenere conto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di tutela della salute, dei provvedimenti emanati dalle AutoritĂ Territoriali Competenti, nonchĂŠ delle indicazioni fornite dal Ministero dellâIstruzione.
MISURE PER CIASCUN PROFILO
 ASSISTENTI TECNICI
Provvederanno, in presenza, alla manutenzione del laboratorio di loro pertinenza, assicurando nei casi previsti la salvaguardia dei materiali deperibili, per ogni altra attivitĂ di supporto allâIstituzione scolastica, si provvede con il lavoro a distanza.
PERSONALE ADDETTO ALLE AZIENDA AGRARIE
Dâintesa, coi relativi Dirigenti scolastici, adotta, nel rispetto dei vincoli di contenimento, ogni misura che garantisca la salvaguardia del patrimonio zootecnico e la migliore utilizzazione dellâeventuale prodotto.
 COLLABORATORI SCOLASTICI, CUOCHI, GUARDAROBIERI E INFERMIERI
Constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, nel caso in cui non ci fossero disponibilitĂ personali di questi lavoratori, si attivano i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146.
Nel caso tali contingenti non fossero stabiliti nei contratti integrativi di istituto, li adotta direttamente il dirigente scolastico.
 RSU â TURNAZIONI E ALTRE MODALITĂ
Il dirigente scolastico deve informare le RSU sulle modalitĂ da adottare.
La nota infatti dispone che le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso le turnazioni e le altre modalitĂ di organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale, tenendo presenti condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola dellâinfanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio.
 DSGA E PIANO DELLE ATTIVITĂ
Il Dirigente scolastico integra le direttive di massima e il Direttore dei servizi generali e amministrativi che predispone le variazioni necessarie e i contingenti di personale per le attivitĂ minime da garantire.
 FERIE NON GODUTE DELLâANNO PRECEDENTE
Il Dirigente scolastico verifica che ci siano eventuali periodi di ferie non godute da consumarsi entro il mese di aprile (come previsto dal CCNL, art. 13, comma 10) che possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa.
La norma di riferimento è lâart. 13 comma 10 del CCNL 2006-09 il quale prevede che â In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento [âŚ] il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dellâanno successivo, sentito il parere del DSGAâ(non si parla di ferie dâufficio, ma di ferie di cui usufruire nei termini di contratto).
Pertanto, qualora tale personale abbia delle ferie dellâa.s. 2018/19 che non ha potuto fruire per i motivi sopra indicati, può fruirne in questo periodo (e fino al termine del 30 aprile) al fine di ritenere lâassenza giustificata allâinterno del piano di turnazioni, flessibilitĂ e servizi minimi adottato.
 NO FERIE DâUFFICO PER LâA.S. 2019/2020 E NESSUN DANNO ALLâERARIO
La nota conferma quanto finora sostenuto dalla UIL scuola per cui in nessun caso il Dirigente scolastico potrĂ imporre a tale personale Ferie dâufficio per lâa.s. in corso o altro tipo di soluzione non rientrante nelle fattispecie finora indicate.
La nota dispone infatti che qualora non si possa fare ricorso alle ferie dellâanno scolastico precedente può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.).
§ Art. 1256: Lâart. in questione dispone che âL’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibileâ.
E al comma 2 precisa: âSe l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finchĂŠ essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimentoâ.
Ă chiaro quindi come tale situazione emergenziale, peraltro sempre richiamata dalla UIL Scuola, riconducibile alle âcause di forza maggioreâ non inciderĂ , intanto sullâobbligo della prestazione lavorativa; contemporaneamente non potrĂ incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, nĂŠ sul diritto allâintera retribuzione mensile.
 PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO
Rimane la possibilitĂ della concessione del lavoro agile, nel rispetto alle mansioni, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e, in analogia, ai docenti utilizzati nelle mansioni del personale amministrativo perchĂŠ inidonei allâinsegnamento, nelle forme e con le modalitĂ giĂ previste dai precedenti decreti e note.
 ATTENZIONE: Anche in questo caso, dispone la nota, la norma di cui allâart. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalitĂ di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.
Si Allega la nota del MIUR e la scheda tecnica Uil SCUOLA RUA
Nota prot. n. 323 del 10 marzo 2020
Utilizzo-del-personale-ATA-scheda-tecnica-UIL-Scuola-Rua-Ok
La Segreteria Territoriale