Aggiornamento contenzioso inserimento in GAE – diplomati magistrali ante 2001/2002.

09/06/2016

Aggiornamento contenzioso inserimento in GAE  – diplomati magistrali ante 2001/2002.

La vertenza legale per i diplomati magistrali che hanno conseguito il  titolo di studio entro l’anno scolastico 2001/2002, non sembra aver fine, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato rinvia la decisione all’udienza del 16 novembre 2016.

 Questa è l’ultima notizia in ordine di tempo sulla controversia questione del diritto dei diplomati magistrali ante 2001/2002, di inserimento in GAE.
 Per favorire nella comprensione della vicenda giudiziaria è necessario fare un passo indietro per ripercorrere quanto accaduto sino ad oggi.
Il punto di partenza è certamente riferibile al parere del Consiglio di Stato n.  4929/2012, e del successivo Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2014 con il quale il MIUR riconosce il valore abilitante dei diplomi di scuola e istituto magistrale (e relative sperimentazioni) conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002.
Il Consiglio di Stato, sul   valore abilitante dei titoli in oggetto, si esprimeva in questi termini  :
“prima dell’istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297.”
In sostanza il Consiglio di Stato sanciva che:
i maestri in possesso del   diploma di scuola magistrale (e relative sperimentazioni purché corrispondenti) conseguito entro l’a.s. 2001/2002 sono da considerarsi abilitati per l’insegnamento nella   scuola dell’infanzia.
i maestri in possesso del   diploma di istituto magistrale (e relative sperimentazioni purché corrispondenti) conseguito entro l’a.s. 2001/2002 sono da considerarsi abilitati sia per l’insegnamento nella   scuola dell’infanzia che per l’insegnamento nella   scuola primaria.
Il parere, veniva accolto nella sua interezza dal D.P.R., e riconosceva, pertanto, il valore abilitante del diploma magistrale limitando il   diritto dei maestri diplomati all’inserimento nella sola II^ fascia delle graduatorie d’istituto (per la scuola dell’infanzia e/o primaria a seconda del titolo conseguito),  escludendo, con ulteriori motivazioni, la possibilità di accogliere l’analoga richiesta di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento.
Il vulnus della esclusione dalle graduatorie GAE,  come era prevedibile dava luogo al nuovo contenzioso avviato con l’impugnativa del Decreto 235/2014, di aggiornamento delle graduatorie GAE per il triennio 2014/2017.
I primi ricorsi presentati innanzi al TAR LAZIO DI ROMA (entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto 235/2014) furono respinti dal Tar sostanzialmente con la motivazione di un difetto di giurisdizione a favore del Tribunale del Lavoro.
Questa decisione impugnata anche innanzi al Consiglio di Stato dava  la ”  stura” a numerosi  ricorsi presso i  diversi tribunali del lavoro competenti per territorio (  in tal caso ogni ricorrente è tenuto a presentare il ricorso presso il Tribunale competente territorialmente individuato secondo il luogo di lavoro), con alterne decisioni.
Pertanto, mentre una parte del contenzioso veniva avviato innanzi ai Tribunali del Lavoro, il Consiglio di Stato dapprima sospendeva la decisione del Tar Lazio con un provvedimento cautelare, successivamente con decisioni di merito (cfr. per tutte sentenza n.1973 del 2015) accoglieva i ricorsi dichiarando il diritto dei ricorrenti all’inserimento in GAE.
Nel frattempo i ricorsi iniziavano ad aumentare, utilizzando tutti i possibili rimedi giudiziari quali:  il ricorso straordinario al presidente della Repubblica (per tutti coloro che non avevano proposto ricorso entro i 60 giorni avverso il decreto 235/2015, ovvero il ricorso presso i Tribunali del lavoro.
Successivamente, con l’avvio dell’anno scolastico 2015/2016, venivano avviati ulteriori ricorsi amministrativi (TAR e Consiglio di Stato) avverso il Decreto 325/2015, che consentiva lo scioglimento della riserva a favore di tutti quei docenti inseriti in GAE con riserva in attesa di conseguimento del titolo abilitante, ma che ancora una volta escludeva i diplomati magistrali ante 2001/2002.
Ed anche in questo caso i ricorsi si sono moltiplicati in una serie di decisioni contrastanti fra loro e contribuendo unicamente a  favorire il disorientamento tra tutti gli insegnanti, oramai trasformati in perenni ricorrenti,  con situazioni sempre più eterogenea  con una evidente disparità d trattamento.
Ad oggi, pertanto, risultano pendenti ricorsi per l’inserimento in GAE avviati attraverso l’impugnativa del Decreto n. 235/2014, innanzi al Tar Lazio di Roma, il Consiglio di Stato, il Presidente della Repubblica, nonché nei numerosi Tribunali del lavoro, ai quali si sono aggiunti e moltiplicati altrettanti ricorsi avviati per l’impugnativa del decreto n. 325/2015, che hanno avuto lo stesso identico sviluppo (Tar, Consiglio di Stato, Presidente della Repubblica, Tribunali del Lavoro).
La particolarità della vicenda per altro non è caratterizzata unicamente dal numero elevato dei ricorrenti coinvolti e dei ricorsi, ma anche dal numero delle decisioni orami assunte dai diversi Tribunali fortemente in contrasto fra loro, assistendo a Tribunali del lavoro che respingono la domanda in ragione del principio di “esaurimento delle GAE”, ed altri che invece contribuiscono con sentenza favorevole ad alimentare la speranza di inserimenti in GAE e di una possibilità di assunzione per scorrimento.
Come si diceva inizialmente, in questa generale confusione e lesione del generale principio di parità di trattamento si inserisce l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato è il massimo Consesso della giustizia amministrativa, chiamato a risolvere questioni di diritto di particolare rilevanza o sulle quali sussiste contrasto giurisprudenziale.
In particolare, ai sensi dell’art. 99, comma 1, c.p.a., la Sezione del Consiglio di Stato cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o d’ufficio può rimettere il ricorso all’esame dell’Adunanza plenaria.
Il comma 2 dello stesso art. 99 prevede invece la possibilità che sia il Presidente del Consiglio di Stato, su richiesta delle parti o d’ufficio, a deferire all’Adunanza plenaria un ricorso, per risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali.
Alle decisioni dell’Adunanza plenaria le sezioni del Consiglio di Stato si debbono attenere, salvo rimettere nuovamente la questione alla stessa Adunanza.
Se la questione è di particolare importanza, l’Adunanza plenaria può enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l’estinzione del giudizio. In tali casi, la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha effetto sul provvedimento impugnato.
 Ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 6 c.p.a., l’Adunanza plenaria è composta dal Presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da dodici magistrati del Consiglio di Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali. In caso di impedimento, il Presidente del Consiglio di Stato è sostituito dal Presidente di sezione giurisdizionale più anziano nel ruolo; gli altri componenti dell’Adunanza plenaria, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato più anziano nella stessa qualifica della rispettiva sezione.
 L’adunanza Plenaria si è riunita in data 27 aprile, esaminando non tutti i ricorsi ad oggi pendenti, ma unicamente 3 ricorsi presi in considerazione casualmente ed unicamente per poter dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto.
  Tutti aspettavamo finalmente la decisione ma l’Adunanza Plenaria ha pronunciato una Ordinanza istruttoria rinviando ogni decisione a novembre 2016, e richiedendo al MIUR una dettagliata relazione sull’attuale contenzioso.
ORDINANZA
 
ritenuto, in particolare, che questa Adunanza plenaria ravvisa l’esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori, al fine di delineare un quadro più completo della intera vicenda fattuale, con particolare riferimento alle seguenti circostanze:
– alla incidenza, sul piano straordinario di assunzione dei docenti precari in corso di svolgimento, dell’eventuale assorbimento nelle graduatorie ad esaurimento dei titolari di diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002, sulla base di una stima realistica che tenga conto del numero dei soggetti muniti di quel titolo abilitante potenzialmente interessati ad entrare in graduatoria;
– al numero dei soggetti, muniti del solo titolo abilitativo del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, eventualmente già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento dopo l’entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, se del caso anche per effetto di provvedimenti giurisdizionali favorevoli: detto accertamento dovrà riguardare il periodo compreso tra il primo aggiornamento delle graduatorie disposto con DDG 16 marzo 2007 ( per il biennio 2007/2008 e 2008/2009) e le successive tornate di aggiornamento, fino a ricomprendere la sessione di cui al d.m. 235 del 2014, oggetto della impugnazione di primo grado, nonchè quella successiva regolata dal d.m. 325 del 2015;
– al numero dei titolari di diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002 che hanno seguito i corsi annuali abilitanti istituiti presso le Università ai sensi dell’art. 2, comma c bis, del d.l. 7 aprile 2004 n. 97 ( convertito nella legge 4 giugno 2004 n. 143) e che sono entrati eventualmente nelle graduatorie ad esaurimento, nel suddetto periodo, in ragione di detto titolo abilitante aggiuntivo. Tale indicazione dovrà essere completata con la specifica indicazione delle Università italiane che hanno in concreto attivato detti corsi abilitanti;
considerato che all’espletamento dell’incombente istruttorio di cui innanzi provvederà l’appellata Amministrazione scolastica, a mezzo di relazione scritta di chiarimenti da depositarsi nella Segreteria di questa Adunanza plenaria nel termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza;
considerato che, ai sensi dell’art. 65, comma 2, del c.p.a., viene fin d’ora fissata al 16 novembre 2016 l’udienza pubblica per la trattazione dei ricorsi;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), non definitivamente pronunciando sugli appelli di cui in epigrafe, dispone gli incombenti istruttori di cui in parte motiva. Fissa l’udienza pubblica del 16 novembre 2016 per l’ulteriore trattazione dei ricorsi  .
 
 
Ovviamente questa decisione non ha contribuito a rasserenare gli animi e le preoccupazioni di tanti insegnanti che vedono ancora una volta leso il proprio diritto in attesa di quale soluzione.
 
Difatti, è opportuno sottolineare come la decisione dell’Adunanza Plenaria non avrà alcun effetto sulle sentenze ad oggi già emesse e divenute definitive con la concreta possibilità che il diritto verrà riconosciuto solo a chi prima di altri ha avviato il contenzioso giudiziario rispetto a chi invece ha atteso una corretta soluzione della controversia da parte del MIUR.
 
L’Ufficio legale nazionale per il tramite dell’avvocato Domenico Naso della UIL Scuola riferisce che procederà vista la situazione con la richiesta del giudizio di ottemperanza.
Non appena avremo i modelli e altre informazioni in merito sarà nostra cura informare tutti gli iscritti.
UIL SCUOLA BRESCIA