DEFINITO IL CONTINGENTE PER LE IMMISSIONI IN RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE DA USR LOMBARDIA. FAQ UIL SCUOLA BRESCIA PER LA PROCEDURA DI ASSUNZIONE IN RUOLO

13/08/2020

DEFINITO IL CONTINGENTE PER LE IMMISSIONI IN RUOLO DEL PERSONALE DOCENTE DA USR LOMBARDIA. FAQ UIL SCUOLA BRESCIA PER LA PROCEDURA DI ASSUNZIONE IN RUOLO

L’USR Lombardia ha pubblicato la ripartizione del contingente delle assunzioni in ruolo per l’a.s. 2020/21:

Si allegano gli allegati numerici e per classi di concorso:

Ripartizione contingente Primaria e Infanzia

 

Ripartizione Contingente Scuola Secondaria

 

Al fine di tutelare il personale docente nella scelta la Uil Scuola Brescia pubblica le FAQ per il personale docente destinatario di immissioni in ruolo a.s. 2020/21 dopo le varie segnalazioni pervenute.

1) Dove posso trovare le indicazioni e le istruzioni operative per le immissioni in ruolo del personale docente?

Con nota n. 23825 del 7 agosto 2020 il Ministero dà il via alle immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2020/2021 per potenziali 84.808 posti. La nota contiene anche le istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo (Allegato A) nonché le tabelle contenenti i posti relativi alle procedure concorsuali recentemente avviate che dovranno essere accantonate per l’a.s. 2020/21 nell’ambito della procedura assunzionale per chiamata (“call veloce”).

Scarica Allegato A

 

2) Quale è la tempistica delle immissioni in ruolo e delle nomine a tempo determinato?

Entro il 26 agosto: Procedura ordinaria di immissione in ruolo del personale docente attraverso la nuova procedura informatica.

▪ 27 agosto: Pubblicità da parte degli Uffici Regionali degli eventuali posti rimasti vacanti e disponibili sui rispettivi siti internet istituzionali previo accantonamento dei posti messi a concorso per l’anno 2020/2021 ai fini della procedura assunzionale per chiamata (“call veloce”).

▪ Dal 28 agosto al 1 settembre 2020: Istanze disponibili per via telematica per la procedura assunzionale per chiamata (“call veloce”).

▪ Entro il 2 settembre 2020: Pubblicazione degli elenchi degli aspiranti, graduati sulla base dei punteggi per la procedura assunzionale per chiamata (“call veloce”).

▪ Entro il 7 settembre 2020: Assunzioni a tempo indeterminato procedura assunzionale per chiamata (“call veloce”), con decorrenza giuridica 1° settembre 2020, dei soggetti che risultano in posizione utile.

▪ Entro il 14 settembre 2020: operazioni di conferimento delle supplenze al 31/8 e 30/6 da GAE e GPS.

 

3) Come saranno effettuate le operazioni di immissione in ruolo entro il 26 agosto?

▪ Per il 50% da GaE;

▪ Per l’altro 50% dalle graduatorie concorsuali (incluse le fasce aggiuntive al concorso del 2018 istituite con D.M. n. 40 del 27 giugno 2020). Ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, l’unità eccedente è assegnata alle graduatorie delle procedure concorsuali.

Per il 50% destinato alle graduatorie concorsuali si specifica:

1) Prioritariamente, si scorreranno le graduatorie concorsuali del 2016 :

▪ Per la scuola secondaria di primo e secondo grado (DD.GG. n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016): è previsto lo scorrimento delle suddette graduatorie, anche in deroga al limite percentuale della maggiorazione del 10% di posti messi a concorso, in pratica si scorre la graduatoria inserendo anche gli idonei, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori di concorso.

▪ Per la scuola dell’infanzia e primaria (DD.GG. n. 105 e n. 107 del 23 febbraio 2016), analogamente si scorre l’intera graduatoria comprendendo anche gli idonei e fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso.

2) Successivamente, se dovessero residuare ancora posti per mancanza di aspiranti nelle graduatorie del 2016, si scorreranno le graduatorie del 2018:

▪ scuola secondaria: concorsi indetti con il D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018;

▪ infanzia e primaria: concorsi indetti con Decreto Dipartimentale n 1546 del 7 novembre 2018.

NOTA BENE: Sia per la scuola secondaria che per la scuola della infanzia e primaria non essendo a disposizione le graduatorie di merito dei nuovi concorsi (quelli del 2020 programmati e non ancora partiti), in virtù del principio generale della copertura dei posti vacanti e disponibili, gli Uffici assegneranno tutti i posti al momento disponibili e previsti dal contingente ministeriale, fermo restando la necessità di registrare il numero dei posti assegnati in eccedenza, ai fini del relativo recupero in occasione delle immissioni in ruolo da concorso ordinario (secondo la percentuale prevista dalle relative disposizioni di legge).

 

4) Esistono compensazioni tra le graduatorie di merito (concorsuali ordinarie/straordinari) e GAE?

Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami (intendendo come tale l’intero novero delle procedure concorsuali, ordinarie e riservate, le cui graduatorie sono ad oggi vigenti) sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento.

Nel caso in cui, invece, la graduatoria ad esaurimento sia esaurita o non sufficientemente capiente, per i posti ad essa assegnati si procede a nomina dalle graduatorie concorsuali.

NOTA BENE Nel caso in cui, nell’anno scolastico 2019/2020, non si sia provveduto ad effettuare le nomine in ruolo dalle graduatorie di merito, in quanto non ancora vigente la relativa graduatoria e, di conseguenza, i relativi posti siano stati conferiti ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, si dovrà provvedere alla restituzione di tali posti alle nomine in ruolo per le procedure concorsuali. La predetta restituzione opera anche nel caso in cui non siano stati integralmente recuperati i posti destinati alle graduatorie di merito non ancora vigenti per le nomine in ruolo per l’anno scolastico 2018/19. Ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, l’unità eccedente è assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie delle procedure concorsuali.

Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati, in assenza o per esaurimento delle graduatorie o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico  di diritto, si procede fermo restando il limite del contingente assegnato, a destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo prioritariamente al grado e alla tipologia di posto di cui trattasi (in subordine è quindi possibile anche in altro grado o per altra tipologia di posto).

Tale compensazione tra le classi di concorso/posti dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, sugli insegnamenti per i quali sia accertata la disponibilità del posto.

 

5) Cosa succede se rinuncio ad una proposta da una graduatoria di merito e accetto una da GAE o viceversa?

▪ L’accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato. Ciò indipendentemente da quale graduatoria avviene la successiva nomina (GAE/concorsi) e da quale sia la disponibilità della sede (stessa o diversa provincia rispetto alla prima nomina).

▪ La rinuncia a una proposta di assunzione comporta solo la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.

ECCEZIONI:

a) I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno (titolo conseguito nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21 nonché il personale di cui all’art.1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso Decreto Ministeriale è obbligato a stipulare, ai sensi dell’art.7, comma 9, del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21), non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune da GAE per gli insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite ai sensi del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21.

b) I soggetti nominati nelle operazioni di immissione in ruolo ordinarie o che abbiano rinunciato alla nomina non possono partecipare alle successive operazioni di assunzione a chiamata (“call veloce”) – QUINDI CHI RINUNCIA NON PARTECIPA ALLA CALL VELOCE

 

6) Cosa succede i docenti assunti da GaE fino all’a.s. 2019/20 anche con riserva e confermati o meno in ruolo?

Sono cancellati da ogni altra graduatoria solo delle relative GaE ma mantengono il diritto ad una nuova assunzione dai concorsi del 2016 e/o da quelli del 2018 (anche per la stessa classe di concorso/tipologia di posto). NESSUNA CANCELLAZIONE O DEPENNAMENTO SARA’ EFFETTUATA DA ALCUNA GRADUATORIA DI MERITO PER TALI DOCENTI E POTRANNO PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI IMMISSIONE IN RUOLO PER L’A.S. 2020/21 SE DESTINATARI DI PROPOSTA.

 

 7) Cosa succede ai docenti assunti Docenti di I e II grado assunti in ruolo a.s. 2019/20 con D.D.G. n. 85/2018 e confermati o meno in ruolo?

✓ Se nominati in ruolo nell’a.s. 2019/20 potranno optare per una graduatoria di altra classe di concorso solo qualora sia stata pubblicata in data successiva alla nomina precedentemente accettata;

✓ inoltre, i soggetti inseriti in ruolo mantengono il diritto a essere nominati in ruolo dalle altre graduatorie, solo se non hanno già ottenuto l’esito positivo dell’anno di formazione e prova.

L’art. 13 D.lgs. 59/2017 novellato dalla legge di bilancio per il 2019 infatti recita: …L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.

 

8) Cosa succede ai docenti assunti nella scuola dell’infanzia e primaria con procedura bandita D.D. 1546/2018, denominato CONCORSO STRAORDINARIO 2018 INFANZIA PRIMARIA?

All’atto della immissione in ruolo il docente decade dalle altre graduatorie della medesima procedura, nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento, mentre mantiene il diritto a essere nominato in ruolo dalle graduatorie di merito dei concorsi ordinari per titoli ed esami.

 

9) Cosa succede ai docenti destinatari di proposta di assunzione per l’a.s. 2020/21 compresi i docenti diplomati magistrale con riserva da GAE?

In base a quanto disposto dall’articolo 399, comma 3 bis del T.U, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, per i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato:

“L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.”

Quindi chi accetta l’assunzione ed effettua l’anno di prova e risulta confermato decade da ogni graduatoria ad eccezione dei concorsi ordinari.

A tal proposito si chiarisce che il personale assunto con riserva da GAE (es. diplomati magistrali con contenzioso) non sarà immediatamente cancellato dal concorso straordinario 2018 ma solo all’atto della conferma in ruolo (generalmente entro agosto 2021).

Pertanto, per quanto come Uil Scuola siamo in disaccordo completo con Il MIUR in merito, si ribadisce che l’accettazione da parte di tale personale della assunzione con riserva deve essere effettuata con la consapevolezza del rischio di essere cancellati dalla graduatoria del concorso straordinario in caso di conferma in ruolo.

Si segnala inoltre che il periodo di prova può essere rinviato solo per motivate esigenze previste a livello contrattuale con istituti giuridici precisi e NON SU SEMPLICE RICHIESTA. Nello specifico:

– aspettative retribuite e non previste contrattualmente

– congedo straordinario per 104

– malattia che non permette il raggiungimento dei 180gg previsti o non permette di effettuare la formazione specifica

– dottorato di ricerca

–  altri istituti giuridici

 

 9) Come effettuo l’accettazione o la rinuncia della proposta di assunzione a tempo indeterminato?

La procedura è effettuata telematicamente entro il 16 agosto 2020.

Al link:

https://www.uilscuolabrescia.it/?p=5366

si potranno trovare le indicazioni necessarie.

– In caso di accettazione da concorso essendo regionale si consiglia di scegliere tutte le provincie in ordine di preferenza NON trascurando alcuna provincia previo rischio di perdere il ruolo (per la Lombardia tutte e 12 le provincie).

– In caso di rinuncia completa da concorso si opererà attraverso l’operazione di cestinazione di tutte le provincie della regione e si inoltrerà la richiesta.

-In caso di accettazione da GAE si dovrà scegliere solo l’unica provincia e inoltrare la richiesta

– In caso di rinuncia da GAE si dovrà cestinare la provincia e inoltrare la richiesta

 

 9) Come effettuo la scelta della sede scolastica dopo l’assegnazione della provincia da concorso o dopo l’accettazione da GAE sulla provincia in cui sono inserito?

La scelta della sede scolastica avverrà dopo il 17 agosto attraverso la procedura telematica sempre su POLIS secondo indicazioni  che saranno pubblicate sul sito del USR Lombardia, previa individuazione dei nominativi destinatari dell’assunzione sia da concorso che da GAE.

I docenti assunti in caso di concorso ordinario/straordinario avranno anche l’indicazione della provincia assegnata.

Si daranno indicazioni successive per la corretta compilazione della procedura che sarà da espletare per gli immessi in ruolo e sarà chiusa entro il 26 agosto.

 

 10) Come operano le precedenze della 104 o la legge sulla riserva per i ruoli nella scelta della provincia e nella scelta successiva della sede?

– Legge 104

Per quanto attiene alle nomine in ruolo da effettuare attingendo dalle graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale il sistema delle precedenze di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia.

Per le GAE non opera per la scelta della provincia

Per la scelta della sede la legge 104 opera per la precedenza solo se il disabile risiede nella provincia designata al ruolo. La procedura successiva di scelta della sede dovrà contemplare tale possibilità. Si daranno istruzioni successive in merito alla procedura da effettuare dopo il 17 agosto per la scelta della sede in caso di precedenza. 

 

– Quota riservisti Legge 12 marzo 1999, n. 68

Per le GAE:

La graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della, come graduatoria unica.

Per le Graduatorie concorsuali:

Tale disposto deve essere applicato anche in relazione alle assunzioni disposte attingendo dalle altre tipologie di graduatorie considerando come unica graduatoria, a mero titolo esemplificativo, anche quelle del concorso ordinario, ivi comprendendo anche i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi.

NOTA BENE Vi è inoltre l’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico, la normativa di cui all’art. 3, comma 123, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, che assimila alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art.1, comma 2, della Legge 23 novembre 1998, n. 407, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro e le disposizioni contenute agli articoli 678, comma 9 e 1014 comma 3 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

Per i riservisti durante la procedura telematica da operare entro il 16 agosto per la scelta della/e provincia/e sarà necessario caricare tematicamente la documentazione della legge 68/99 per rientrare nella riserva. Questo vale sia per le GM (concorsi ordinari/straordinari) che per le GAE.

 

 10) Come posso scegliere il part-time?

E’ possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183. Durante la scelta della sede nella fase successiva al 17 agosto si potranno dare maggiori informazioni operative in base alla procedura che sarà aperta. Il personale può richiedere sia il part-time orizzontale che verticale definendo le ore settimanali che non potranno scendere al di sotto del 50% dell’orario di cattedra del personale di ruolo.

 

11) Come funziona la CALL VELOCE?

Qualora dovessero residuare ulteriori posti per mancanza di aspiranti, dalle GAE e/o delle graduatorie concorsuali (2016 e, successivamente, del 2018), e previo accantonamento da parte degli Uffici dei posti messi a concorso per l’anno 2020/2021, si utilizza la procedura straordinaria per chiamata (“call veloce”).

La procedura è la seguente:

▪ È rivolta al personale già inserito nelle graduatorie utili per le immissioni in ruolo (Graduatorie ad Esaurimento e Graduatorie di merito concorsuali) ma in altra Provincia o Regione rispetto a quella di inserimento delle medesime graduatorie.

▪ È “aggiuntiva” rispetto alle ordinarie operazioni di assunzione a tempo indeterminato.

▪ È utilizzata unicamente per coprire eventuali posti rimasti vacanti dalla procedura ordinaria.

Partecipano alla procedura, dal 28 agosto al 1 settembre 2020, tutti i docenti non di ruolo inseriti nelle seguenti graduatorie:

▪ DDG 105/2016 Concorso ordinario scuola primaria e dell’infanzia;

▪ DDG 106/2016 Concorso ordinario scuola secondaria di I e II grado;

▪ DDG 107/2016 Concorso ordinario per i posti di sostegno;

▪ DDG 85/2018 Concorso straordinario docenti scuola secondaria;

▪ DDG 1546/2018 Concorso straordinario docenti scuola primaria e dell’infanzia;

▪ Graduatorie ad esaurimento di ogni ordine e grado.

ATTENZIONE: non potranno partecipare i soggetti nominati nelle operazioni di immissione in ruolo ordinarie o che abbiano rinunciato alla nomina.

 

12) E’ vero che il personale assunto in ruolo a a partire dall’a.s. 2020/21 risulta bloccato sulla sede per 5 anni?

A tutti i docenti immessi in ruolo a decorrere dal 1/9/20 (sia dalle GAE che dalla graduatoria di qualunque concorso) si applicherà il comma 17-octies dell’articolo 1 del Decreto Scuola che prevede l’obbligo di permanenza di 5 anni nella scuola di titolarità, a decorrere dall’anno scolastico 2020-2021.

Ai sensi di tale articolo il docente, di qualunque ordine di scuola o grado di istruzione, assunto in ruolo a partire dall’a.s. 2020/21, anche solo giuridicamente, non potrà inoltrare richiesta per i successivi 4 anni di:

▪ trasferimento provinciale e/o interprovinciale; passaggio di cattedra e/o di ruolo provinciale e/o interprovinciale;

▪ assegnazione provvisoria ed utilizzazioni provinciale e/o interprovinciale (il CCNI sulla mobilità annuale, sottoscritto successivamente alla legge finanziaria, consente la richiesta di assegnazione provvisoria, almeno per quest’anno scolastico 2019/20 ma non per il 2020/21.

Non è inoltre possibile accettare eventuali supplenze per altra classe di concorso o ordine di scuola rispetto a quello di assunzione (art. 36 CCNL 2006-09).

Il blocco quinquennale non si applica:

▪ ai docenti che risultino soprannumerari o in esubero sulla provincia;

▪ se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché la certificazione della disabilità sia successiva alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento

 

La Segreteria Territoriale

Federazione Uil Scuola Brescia

Allegato:

IMMISSIONI-IN-RUOLO-DOCENTI-A.S.-2020.21-Scheda-UIL-scuola