Il Decreto-legge Sport e Scuola (dl 71/2024) è stato approvato definitivamente dal Parlamento. Nella NOSTRA SCHEDA analizziamo nel dettaglio tutte le disposizioni per la scuola. Di seguito anche i link che riportano la nostra posizione sul provvedimento:
DL Sostegno, audizione alla Camera – MEMORIA UIL SCUOLA RUA – UILSCUOLA
Percorsi sul sostegno per docenti con almeno tre anni di servizio
I docenti che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, nei cinque anni precedenti, relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato, possono partecipare, fino al 31 dicembre 2025, ai percorsi di specializzazione sul sostegno attivati dall’INDIRE. Le università possono, in ogni caso, attivare i percorsi autonomamente o in convenzione con l’INDIRE.
L’offerta formativa dei percorsi prevede il conseguimento di almeno trenta crediti formativi.
Sarà un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito a definire il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione, i requisiti e le modalità per l’attivazione dei percorsi, i costi massimi, l’esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell’esame finale, nonché il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, al fine dell’attivazione dei percorsi.
La platea dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai percorsi di specializzazione si compone di 71.788 persone.
Percorsi sul sostegno per gli specializzati all’estero in attesa di riconoscimento del titolo o che hanno un contenzioso in corso
Chi è in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto, di un titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero, ed è in attesa del procedimento di riconoscimento oppure ha in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, può iscriversi ai percorsi di formazione che saranno attivati dall’INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l’INDIRE, se, contestualmente all’iscrizione, presenta rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.
Sarà un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Ministro per le disabilità e previo parere dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, a definire i criteri di ammissibilità dei percorsi corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti dei percorsi attivati dall’INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l’INDIRE, riferiti ai diversi gradi di istruzione.
Conferma del docente di sostegno da parte delle famiglie a partire dall’a.s. 2025/26
Su richiesta delle famiglie, e valutazione del Dirigente scolastico, può essere disposta la conferma del supplente di sostegno, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l’accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato.
Tale norma dovrà essere contenuta nel Regolamento delle supplenze. In attesa di ciò, dall’a.s. 2025/26, i criteri e le modalità della disposizione saranno attuati attraverso un decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Formazione docenti referenti per il sostegno
Al fine di assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della formazione dei docenti referenti per il sostegno, sono individuati i territori, a livello provinciale, in cui avviare le attività di sperimentazione:
- Brescia;
- Catanzaro;
- Firenze;
- Forli-Cesena;
- Perugia;
- Salerno;
- Sassari;
- Trieste
Le attività sono realizzate avvalendosi di esperti, nel numero massimo di 30, individuati tra personalità della scienza, del mondo universitario, delle associazioni del terzo settore operanti in favore delle persone con disabilità o, comunque, tra esperti di disabilita, avvalendosi di Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A e stipulando protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le associazioni destinatari delle attività formative.
Gli incarichi sono retribuiti in misura commisurata agli obiettivi assegnati, avuto riguardo ai titoli posseduti, alla specifica formazione ed esperienza professionale e, comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro annui e complessivo di 600.000 annui euro al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell’Amministrazione.
Agli esperti è riconosciuto il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute nell’espletamento dell’incarico.
Fondo Unico inclusione persone con disabilità
Il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità è incrementato di 14.460.000 euro per l’anno 2024, di 213.462.224 euro per l’anno 2025, di 158.427.884 euro per l’anno 2026 e di 108.427.884 euro annui a decorrere dall’anno 2027.
Commissariamento dell’INDIRE
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, è nominato un commissario straordinario in possesso di comprovata competenza e professionalità, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia.
Il commissario straordinario, per la durata dell’incarico, assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti e adotta, entro novanta giorni dal suo insediamento, il nuovo statuto dell’INDIRE, da trasmettere al Ministero dell’istruzione e del merito e al Ministero dell’università e della ricerca, che esercitano il controllo di legittimità e di merito.
I nuovi organi dell’INDIRE sono costituiti entro trenta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia. Il commissario straordinario rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente dell’INDIRE.
Dall’attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’INDIRE provvede alla ridefinizione organica delle proprie competenze con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Docenti concorso 2016 e prove suppletive concorsi 2020
I docenti di scuola secondaria immessi in ruolo con riserva da concorso 2016, al quale hanno partecipato in forza di un provvedimento giurisdizionale che hanno superato il periodo di prova e sono in servizio da almeno tre anni: devono acquisire 30 CFU per l’abilitazione.
Il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.
I docenti della scuola secondaria che hanno partecipato al concorso 2016 con riserva e, immessi in ruolo, sono stati destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto: sottoscrivono, con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell’a.s. 2024/2025 un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU.
Conseguita l’abilitazione, tali docenti sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025.
Il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.
Conferma in ruolo o nelle graduatorie di merito dei docenti che hanno partecipato alle prove suppletive dei concorsi: avendo superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive, sono confermati definitivamente in ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione al periodo di formazione e prova, ovvero sono confermati nelle pertinenti graduatorie di merito.
Titoli per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia
Continuano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia la laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, purché conseguite entro l’anno accademico 2018/2019.
Continuano altresì ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l’anno scolastico o accademico 2018/2019.
Personale ATA comandato
A partire dall’anno scolastico 2024-25, l’amministrazione periferica del Ministero dell’Istruzione può avvalersi, di un contingente di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici, da accantonare provvisoriamente, in misura corrispondente e senza sostituzione, nell’organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
È previsto che, qualora il periodo di collocamento in posizione di comando ecceda, senza soluzione di continuità, il quinquennio, con conseguente perdita della sede di titolarità, al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio presso una delle istituzioni scolastiche della regione, con priorità di scelta secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità.
Revisione dei criteri per la definizione degli organici del personale ATA per l’anno scolastico 2025/26
Per l’anno scolastico 2025/2026, al fine di dare attuazione al contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca – triennio 2019-2021, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, garantendo la neutralità finanziaria.
Misure per gli alunni stranieri
Nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, può essere disposta l’assegnazione di un docente dedicato all’insegnamento dell’italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe.
Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell’istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23). L’assegnazione dei docenti è disposta a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026.
A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuovono attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare. La partecipazione alle attività è riservata alle istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni stranieri, che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER.
Dirigenti scolastici
Mobilità interregionale
Esclusivamente per le operazioni di mobilità dell’anno scolastico 2024/2025 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario.
Nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale anno scolastico può essere destinato, in aggiunta, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo.
I posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilità dell’anno scolastico 2024/2025 sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità.
Dall’attuazione della disposizione non devono derivare esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 e non sono richiesti gli assensi degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell’Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l’immissione in ruolo secondo l’ordine di graduatoria nella regione medesima.
Per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, in caso di provvedimenti giurisdizionali, se non ci sono posti disponibili nella Regione in questione, i ricorrenti saranno immessi in ruolo in un’altra Regione con priorità rispetto alle procedure di mobilità e alle altre immissioni in ruolo, senza necessità del consenso dell’USR.
Esclusivamente per l’anno scolastico 2024/2025, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario del 2023, non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria del concorso riservato a dirigente scolastico, in deroga alle percentuali di posti assegnabili.
Valutazione
Dall’anno scolastico 2024/2025, i dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito nonché del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici.
Questo sistema, insieme ai suoi obiettivi strategici e ai criteri di valutazione, sarà definito successivamente da un apposito decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, che dovrà essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Validità graduatorie Estero
Le graduatorie del personale selezionato sono formate ogni nove anni e sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per posti le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza novennale.
Prossimi concorsi docenti – ammissione alla prova orale
Alla prova orale è ammesso, sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all’esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.
Assunzioni in ruolo docenti dai concorsi PNRR fino al 10 dicembre 2024
Esclusivamente per l’a.s. 2024/25, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi PNRR.
I vincitori dei concorsi inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e comunque non oltre il 10 dicembre 2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi PNRR.
I docenti assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall’assegnazione della sede medesima.
I docenti, eventualmente beneficiari per l’anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto.
Nelle more dell’espletamento delle procedure assunzionali, i posti vacanti resi indisponibili sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell’avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto.
Call veloce abolita
La call veloce, al termine delle ordinarie immissioni in ruolo da GAE e concorsi, è abolita.
Risorse per il tutor e l’orientatore
Nelle more dell’avvio della contrattazione collettiva nazionale e comunque per l’anno scolastico 2024/2025, le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali.
Fondo per la valorizzazione del personale scolastico
Le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse del fondo per la valorizzazione del personale scolastico, come rifinanziato dalla legge di bilancio 2024, sono determinati, nelle more dell’avvio della contrattazione collettiva nazionale e comunque per l’anno scolastico 2024/2025, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali.