La Uil Scuola Lombardia in relazione alle posizioni economiche per il personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario,
ha rilevato una disparità di trattamento per coloro che presenti in graduatorie delle vecchie posizioni economiche ai sensi dell’art 50 del CCNL 2007,
poichè, non avendo effettuato alcuna formazione in merito, parziale e/o non riconosciuta, si sono trovati a dover ripetere la procedura per la nuova posizione economica emanata dal Ministero.
L’art. 50 CCNL 2006/09 comparto Istruzione Ricerca, così come sostituito dalla sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008, stabilisce che: “1. Il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al presente CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.
2. La prima posizione economica è determinata in € 600 anni da corrispondere in tredici mensilità al personale dell’Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell’Area B. L’attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l’esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui al precedente art. 48 e dell’Accordo integrativo OO.SS. – MPI del 10 maggio 2006. Il titolare della predetta posizione economica dell’Area B può sostituire il DSGA.
3. La seconda posizione economica è determinata in € 1.800 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell’Area B. L’attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l’esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, con le procedure di cui all’art. 48 e di Accordo integrativo nazionale, diretto al personale utilmente
collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test.
4. La posizione economica prevista dal comma 3, non potrà essere cumulata con quella prevista dal comma 2. Il titolare della posizione è tenuto alla sostituzione del DSGA per l’area amministrativa ed alla collaborazione con l’ufficio tecnico per l’area tecnica”.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, a seguito della formazione delle vecchie graduatorie, avrebbe dovuto avviare i relativi corsi di formazione connessi alla titolarita della posizione economica e, dunque, provvedere al riconoscimento economico di cui all’art. 50 co. 1 e 2 del CCNL Istruzione e Ricerca 2006/2009.
Di contro, con il D.M. 140/2024, il MIM ha invece indetto nuove modalita per l’attribuzione delle Posizione Economiche ATA e la conseguente valorizzazione professionale del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario all’interno delle diverse Aree. In particolare, il citato Decreto contempla una nuova procedura selettiva indirizzata a tutto il personale ATA che, avendo i requisiti di accesso alla procedura, ne faccia richiesta.
In forza della suddetta disposizione, quindi, il MIM non ha dato corso, del tutto irragionevolmente ed illegittimamente, alle precedenti selezioni pubbliche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale ATA, costringendo, di fatto, i lavoratori legittimati a partecipare ad una nuova procedura pubblica, che non tiene conto dei diritti e delle priorita gia acquisiti.
Pertanto è stato predisposto un modello di diffida indirizzato al Ministero che puo’ essere richiesto via email a brescia@uilscuola.it per poter attivare un contenzioso in seguito.
La Segreteria Territoriale risulta a disposizione per qualsiasi chiarimento.