13/09/2016
Divieto supplenze dopo 36 mesi. UIL: conteggio decorre da 1° settembre 2016, Miur lo chiarisca in modo definitivo
La Uil Scuola interviene sull’argomento denunciando il comportamento di alcuni Dirigenti Scolastici che interpretando il comma 131 della legge 107/2015 avevano negato contratti di supplenza ai precari che già il 1° settembre 2016 avessero raggiunto i 36 mesi di servizio.
Il sindacato UIL ha fatto propria l’istanza e chiesto al Miur di chiarire in modo definitivo che la legge non è retroattiva. Il conteggio dei 36 mesi decorre dal 1° settembre 2016 e non prevede conteggio di servizi pregressi.
La richiesta avanzata dalla UIL al Miur.
“Alla scrivente Segreteria nazionale vengono segnalate situazioni di criticità in merito all’applicazione del comma 131 dell’art. 1 della Legge 107/15, in materia di supplenze di tutto il personale scolastico, che sta dando luogo a interpretazioni diverse.
In particolare alcuni ATP, tra cui Genova, non procedono al conferimento delle nomine in attesa di una interpretazione ufficiale del citato comma 131.
La UIL scuola già in sede di confronto sulla nota Miur n. 24306 del 1-9-2016, che ha fornito istruzioni operative sulle supplenze, aveva rappresentato il problema.
Con la presente reitera la richiesta per chiarire in modo definitivo che la norma non ha effetti retroattivi : il conteggio dei 36 mesi decorre dal 1 settembre 2016 e non prevede, nessun conteggio di servizi pregressi.
Resta da definire, in sede politica, la modifica del comma 131, ovvero la sua concreta applicazione, considerato che è implicito che il personale che totalizza i 36 mesi di contratti a decorrere dal 1.09.2016, ha diritto alla stabilizzazione e non alla penalizzazione.”