05/02/2017
Finanziamenti alle scuole private: i regali nascosti nella Legge di Stabilità.
Turi: serve trasparenza, togliere ogni velo di ipocrisia.
UIL: c’è poco di ideologico, si trasferiscono risorse verso la scuola non statale e si indebolisce quella statale che con la buona scuola subisce una mutazione genetica sul modello delle private.
Subito e (anche) interamente: è in questo modo che le scuole paritarie, grazie ad una deroga nascosta tra i commi della legge di Stabilità, potranno avere finanziamenti dai privati, in tempi certi e per il 90% dell’importo.
La modifica apportata dalla legge di Stabilità (comma 148-bis) fa sostanzialmente due regali alle paritarie:
– rende immediato e diretto il godimento delle elargizioni, saltando tutta la trafila burocratica, che invece rimane per le scuole statali passando prima dal Mef, poi dal Miur e infine con l’assegnazione alle scuole.
– Rende di fatto inesistenti i controlli. perché non è prevista alcuna sanzione per il mancato rispetto delle regole della trasparenza dei bilanci e per il mancato versamento della quota del 10% al fondo.
( lettere a e b dello stesso comma).
Delle scuole statali il Governo non si fida, delle paritarie sì. Più che alzare muri ideologici – mette in chiaro Pino Turi , segretario generale della Uil Scuola – vogliamo togliere veli di ipocrisia.
Che in legge finanziaria siano cambiate le procedure lo conferma la nostra denuncia e preoccupazione.
Si sta scardinando il sistema della scuola statale per aprire alle private e finanziarle contro i principi costituzionali che lo impediscono.
C’è poco di ideologico: si trasferiscono risorse verso la scuola non statale e si indebolisce quella statale che con la buona scuola subisce una mutazione genetica sul modello delle private.
In questo modo si opera un condizionamento, l’insegnamento ne risente e ne viene svuotata la funzione docente, che rappresenta la laicità dello Stato in tema di istruzione, proprio quella che nessuna scuola privata può garantire.
E’ giusto leggere le leggi per quello che sono, togliere i veli di ipocrisia e dire all’85% dei cittadini italiani, contrari al finanziamento delle scuole private, che la maggioranza parlamentare, passo dopo passo va in direzione contraria. Serve, piuttosto, un robusto piano di investimenti per la scuola statale.
Legge di Stabilità | Ecco come vengono disciplinate le erogazioni liberali in denaro
(gli ‘school bonus’ del Governo)
145. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilita’ degli studenti, spetta un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
146. Il credito d’imposta di cui al comma 145 e’ riconosciuto alle persone fisiche nonche’ agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d’impresa e non e’ cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.
147. Il credito d’imposta di cui al comma 145 e’ ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le spese di cui al comma 145 sono ammesse al credito d’imposta nel limite dell’importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d’imposta. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, e’ utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive.
148. Il credito d’imposta e’ riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato secondo le modalita’ definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Le predette somme sono riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca per l’erogazione alle scuole beneficiarie.
Una quota pari al 10 per cento delle somme complessivamente iscritte annualmente sul predetto fondo e’ assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale, secondo le modalita’ definite con il decreto di cui al primo periodo.
>>> 148-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 148, le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritariesono effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili. In tal caso le scuole beneficiarie sono tenute a:
a) comunicare mensilmente al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, provvedendo altresi’ a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonche’ della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito internet istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e sul portale telematico del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
b) versare, entro trenta giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali di cui alla lettera a), il 10 per cento nel fondo di cui al comma 148 stesso per le finalita’ di cui al terzo periodo del medesimo comma.