FUNZIONARI E.Q., LE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEVONO ESSERE RETRIBUITE

Secondo il parere dell’Aran per gli ex Dsga è previsto un orario onnicomprensivo ed è vietato il recupero compensativo. La Uil ricorda che si tratta di un diritto e che tale divieto non è previsto nel contratto di lavoro.

 

La questione delle ore aggiuntive per i funzionari E.Q. (ex DSGA) non può essere affrontata con un’interpretazione unilaterale da parte dell’ARAN, che impone il divieto sia al pagamento che al recupero compensativo delle stesse.

 

Il CCNL, se da un lato prevede che l’attribuzione dell’indennità di parte variabile “assorbe qualsiasi compenso per prestazioni eccedenti” (Art. 56 comma 1 CCNL 19/21), dall’altro non pone nessun divieto esplicito al recupero delle ore aggiuntive effettuate e preventivamente autorizzate dal dirigente scolastico.

 

Lo stesso parere fornito dall’ARAN testualmente recita ”… ne consegue che l’impossibilità di riconoscere il pagamento della prestazione aggiuntiva (lavoro straordinario) al DSGA – in quanto inclusa nell’onnicomprensività dell’indennità dallo stesso percepita – fa venir meno anche la possibilità di richiedere una misura alternativa”…

Mentre il divieto di pagamento è chiaramente previsto nel testo contrattuale, la possibilità di non poter fruire del riposo compensativo rappresenta, invece, una deduzione ARAN non prevista dal contratto di lavoro.

 

A nostro avviso, la possibilità del recupero compensativo resta un diritto di tutto il personale ATA compresi gli ex DSGA.

Contrariamente ci troveremmo in presenza di un funzionario E.Q. a cui vengono richieste prestazioni lavorative che eccedono l’orario d’obbligo ma a costo zero.