IL COLLABORATORE SCOLASTICO DEVE OCCUPARSI ANCHE DELLE “ATTIVITÀ DI PULIZIA E LAVAGGIO DEGLI ALUNNI DELLE PARTI INTIME E DEL CAMBIO DEI PANNOLINI”?

Si è trattato di un punto molto dibattuto durante la scorsa primavera, infatti l’assistenza per gli studenti di Infanzia e Primaria  normodotati rappresenta una novità del nuovo contratto, che ha creato incertezze interpretative all’interno di alcune scuole.

Una scuola, infatti, chiede all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ( Aran)  se l’Allegato a del CCNL 18 gennaio 2024, “per quanto concerne la descrizione delle specifiche professionali del collaboratore scolastico in cui è inclusa “…l’assistenza necessaria…nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”, in particolare se siano da ricomprendere anche attività di pulizia e lavaggio degli alunni delle parti intime ed al cambio dei pannolini.”

L’Aran, che sottolinea la parte legata all’igiene personale,  risponde che i collaboratori scolastici sono obbligati, riportando anche quanto previsto nel nuovo contratto rispetto agli studenti  normodotati della scuola dell’infanzia e della primaria.

Pertanto, come da sempre affermato da Uil Scuola Rua, sono mansioni che si aggiungono a seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL 2019/21.

Si tratta di mansioni che il collaboratore deve svolgere nei confronti degli studenti normodotati, mansioni e che si aggiungono a quelle già presenti nel contratto, relativamente agli studenti con disabilità.

Mansione, quest’ultima, che viene ricordata nella risposta dell’ARAN, citando anche la Cassazione, pen., Sez. VI, (data ud. 19/02/2016) 30/05/2016, n. 22786, nella quale “non solo si individua la doverosità dell’intervento richiesto ai collaboratori scolastici derivante dalla normativa contrattuale”, ma anche: “ il comportamento omissivo” dei lavoratori “integra il reato di cui all’art. 328 c.p., comma 1, anche sotto il profilo soggettivo, essendo emerso che il rifiuto è stato opposto nella consapevolezza che fosse in contrasto con i doveri d’ufficio, dal momento che erano state sollecitate dal dirigente scolastico all’espletamento di tali attività”.

Ricordiamo che secondo l’Associazione nazionale quadri delle amministrazioni pubbliche ( Anquap) il contratto:

inserisce un’ulteriore specifica rispetto al passato, infatti il nuovo CCNL aggiunge (a titolo esemplificativo): assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. Prima (nel profilo precedente) il Collaboratore scolastico si limitava a prestare ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con ferimento alle attività previste dall’art.47.