Cosa fare in caso di assenza dell’insegnante
Riceviamo ancora segnalazioni circa la cattiva abitudine di alcuni Dirigenti Scolastici di “sdoppiare” le classi o lasciarle “scoperte” in caso di assenza dell’insegnante.
Tale procedura è del tutto illegittima e può determinare responsabilità diretta del Dirigente Scolastico il quale non può limitarsi ad assicurare la semplice vigilanza ma è tenuto a garantire la continuità didattica quale elemento prioritario insito nei compiti istituzionali delle istituzioni scolastiche autonome.
Le indicazioni del Miur che riportiamo in sintesi chiariscono come si deve procedere sia per la sostituzione del personale assente sia per gli aspetti finanziari.
Leggi e scarica la scheda Uil Scuola con i riferimenti alle note del Miur.