PAS: chiarimenti del MIUR

Il ministero fornisce, in due distinte note,  ulteriori chiarimenti in merito alla fruibilità delle 150 ore (diritto allo studio) e stabilisce, come chiesto dalla Uil Scuola, che coloro che sono esclusi dai Pas perché in possesso di titolo di studio incompleto, la possibilità di optare per altra classe di concorso, se in possesso di titolo di studio valido.

Prot. AOODGPER n.            1646    Uff. III                                              Roma, 26 febbraio 2014

OGGETTO: PAS. 150 ore diritto allo studio.

Si fa seguito alla nota prot. 12685 del 25 novembre 2013 e si precisa quanto segue.

In considerazione dell’interesse primario degli aspiranti PAS a frequentare i corsi abilitanti, si rende necessario garantire il diritto a fruire dei permessi retribuiti per motivi di studio al maggior numero possibile di aspiranti. A tal fine, fermo restando il limite di cui all’art. 3 comma 3 lett. a) del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395, si precisa che le 150 ore potranno essere frazionate tra più beneficiari, utilizzando anche le ore non assegnate ai docenti già assegnatari dei suddetti permessi. Al riguardo, si fa presente che il limite del 3% di cui alla sopra richiamata normativa deve essere riferito al monte ore massimo da attribuire e non al numero dei docenti. A titolo esemplificativo, infatti, ai fini della determinazione del numero dei beneficiari dei permessi, i posti part time e le frazioni orario possono dar luogo ad un aumento di pari entità dei permessi concedibili, sempre entro i limiti del 3% della dotazione organica.

per IL DIRETTORE GENERALE – Il Dirigente Vicario,  f.to  Gildo de Angelis

Prot. AOODGPER n.            1645    Uff. III                                              Roma, 26 febbraio 2014

OGGETTO: PAS. Chiarimenti docenti non ammessi.

Sono pervenuti alcuni quesiti, da parte di aspiranti ai PAS esclusi per mancanza del titolo di studio valido per la partecipazione alla classe di concorso prescelta, circa la possibilità di essere riammessi alla partecipazione per altra classe di concorso per la quale siano in possesso dei relativi requisiti.

Al riguardo, si ritiene che tali richieste possano essere accolte, previa istanza dell’interessato alla medesima Regione a cui è stata indirizzata l’originaria domanda di partecipazione ai PAS. Ovviamente fermo restando l’anno di servizio prestato nella nuova classe di concorso richiesta.

per IL DIRETTORE GENERALE – Il Dirigente Vicario, f.to  Gildo de Angelis

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