Riduzione oraria personale docente, i sindacati Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals-Confsal e Gilda Unams hanno provveduto a pubblicare una nota ufficiale, sottoscritta dai rispettivi segretari: tale comunicato intende fornire chiarimenti sulla riduzione oraria per il personale docente dovuta allâemergenza Covid-19.
Nota sindacale su riduzione oraria personale docente
Ai sindacati, infatti, sono pervenute âripetute segnalazioni relative a talune delibere del Collegio Docenti che prevederebbero la riduzione oraria dâinsegnamento con il conseguente obbligo di recupero. Tale riduzione, qualora sia dovuta allo stato emergenziale del COVID-19, non può in realtĂ determinare alcun obbligo di recupero dellâorario di servizio, cosĂŹ come previsto sia dallâart. 28 CCNL 2007/2009, che dalle circolari ministeriali n. 243 del 22/9/1979 e n. 192 del 3/07/1980, in quanto dovuta a causa di forza maggiore. Ma, ancor prima, la relativa delibera andrebbe piuttosto adottata dal Consiglio dâIstituto, sicchĂŠ le delibere del Collegio Docenti di che trattasi sono da considerarsi inficiate da radicale nullitĂ .
Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione
Si ricorda inoltre che essendo il rapporto di lavoro del personale della scuola disciplinato dai principi civilistici sullâobbligazione nei contratti, il principio giuridico di riferimento è lâart. 1256 del Codice civile, che recita:
âLâobbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se lâimpossibilità è solo temporanea, il debitore, finchĂŠ essa perdura, non è responsabile del ritardo dellâadempimentoâ.
âNel caso della riduzione oraria per consentire le entrate scaglionate o i doppi turni imposti per lâemergenza Covid-19 â conclude la nota sindacale â non soltanto si tratta di una riduzione per giusta causa di forza maggiore, ma il problema riguarda anche tutte le classi di una scuola, quindi le ore, almeno quelle previste dallâart. 28, comma 8, del CCNL scuola 2006/2009, non andranno recuperate.
Riteniamo, dunque, che qualunque determinazione, intesa a ridurre lâorario di servizio dei Docenti per far fronte allâattuale esigenza emergenziale, non debba comportare alcun recupero.
Per questi motivi Vi invitiamo a rispettare le norme e quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e dal Codice Civile.
La Segreteria Territoriale UIL SCUOLA BRESCIA