Docenti: chi può/non può presentare domanda
I docenti assunti a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell’a.s. 2022/2023 o precedenti, compresi gli assunti da GPS di I fascia con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2021/22 o 2022/23 e a tempo indeterminato l’1/9/2022 o l’1/9/2023, possono presentare domanda di:- Utilizzo e assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza senza vincoli;
- Assegnazione provvisoria in altra provincia senza vincoli.
- Utilizzo e assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza senza vincoli;
- Assegnazione provvisoria in altra provincia solo se rientrano in specifiche categorie di docenti.
- Utilizzo e assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza senza vincoli;
- Assegnazione provvisoria in altra provincia solo se rientrano in specifiche categorie di docenti.
- Utilizzo e assegnazione provvisoria all’interno della provincia di appartenenza e in altra provincia solo se rientrano in specifiche categorie di docenti.
- nelle utilizzazioni e assegnazioni provinciali sono collocati in coda rispetto a tutti gli altri docenti che richiedono utilizzazione e assegnazione provvisoria su posto di sostegno.
- nelle assegnazioni provvisorie interprovinciali sono collocati in coda rispetto a tutti gli altri docenti che richiedono assegnazione provvisoria su posto di sostegno in possesso del titolo, mentre precedono i docenti titolari su posto comune che stanno per concludere il corso di specializzazione sul sostegno o che, in subordine, hanno maturato almeno un anno di servizio sul sostegno, e che richiedono anche posti di sostegno.
Deroghe
I docenti esclusi dalle utilizzazioni o assegnazioni provvisorie nella provincia di titolarità o per altra provincia (a seconda dei casi precedentemente elencati), possono presentare domanda solo se rientrano nelle seguenti categorie di docenti:- a) Genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
- b) Coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (in caso di assistenza non è necessaria la convivenza col familiare).
- c) Coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
- coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
- padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
- uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
- uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
- parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
- d) Il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.
Le domande potranno essere prodotte non appena si avrà conoscenza della finestra temporale definita dal MIM.
Tutti coloro che hanno necessità del supporto sindacale per la procedura suindicata DOVRANNO indicare le proprie necessità attraverso il form on line: